In
questa pagina vi proponiamo un
estratto del disciplinare di produzione
del "basilico genovese"
per la denominazione di origine
protetta.
La denominazione di origine protetta
“BASlLICO GENOVESE”
è riservata alla produzione
di basilico che risponde ai seguenti
requisiti:
Sementi e caratteristica
della pianta
Le sementi impiegabili per la
produzione del “BASlLICO
GENOVESE” D.O.P. devono
appartenere alla specie Ocimum
Basilicum L., di ecotipi o selezioni
autoctone, ed avere le caratteristiche
di seguito elencate:
- pianta con altezza da media
a molto alta e portamento espanso
o cilindrico;
- densità del fogliame
classificabile nelle classi di
espressione intermedie (medio-bassa,
media, medio-alta) e non nelle
classi estreme (bassa o alta);
- forma della foglia ellittica;
- bollosità del lembo e
incisioni del margine assenti,
molto deboli o deboli;
- piano della lamina fogliare
piatto o convesso;
- assenza totale di aroma di menta;
- aroma intenso e caratteristico.
Zone ed epoca di produzione
La zona di produzione del “BASILICO
GENOVESE” D.O.P. è
delimitata al solo versante
tirrenico del territorio amministrativo
della Regione Liguria
con delimitazione individuabile
nello spartiacque. Nella stessa
zona deve avvenire il condizionamento,
garantendo in tal modo la rintracciabilità
e il controllo della denominazione
e preservando le caratteristiche
qualitative del prodotto, facilmente
deteriorabile.
Le produzioni sono realizzabili
durante tutto l’arco dell’anno.
I produttori che vogliono
fregiarsi della DOP “Basilico
Genovese”, devono essere
in regola con i requisiti del
disciplinare:
Prima di tutto devono
essere iscritti nell’Elenco
dei Produttori gestito dallo specifico
organismo di controllo.
Devono denunciare annualmente
almeno 30 giorni prima della semina,
alcune caratteristiche della produzione
che si intende avviare come: le
superfici da investire (distinte
in piena aria, coltura protetta),
le varietà di semi utilizzati,
la destinazione finale (consumo
fresco o trasformazione), le dimensioni
massime del mazzetto o del bouquet
che si intende adottare.
Infine
entro il 31 gennaio dell’anno
successivo alla denuncia
di coltivazione i produttori devono
trasmettere i quantitativi effettivamente
prodotti e commercializzati.
Terreno e ambienti di
coltivazione
La coltivazione del “BASILICO
GENOVESE” DOP può
essere effettuata sia in serra
che in pieno campo.
Se coltivato in ambiente
protetto la produzione
è ammessa tutto l’anno
purché vengano assicurati
una serie di requisiti. Deve esserci
una ventilazione costante per
tutto il giorno, con un rinnovo
dell'aria contenuta nella serra
per almeno 20 volte in un'ora
durante il giorno e per almeno
2 volte in un'ora dal tramonto
al sorgere del sole. Tale ricambio
di aria deve essere garantito
dall’opportuna gestione
delle aperture di ventilazione
e, nel periodo invernale, eventualmente
anche con il contributo dell’impianto
di riscaldamento di soccorso.
Il
disciplinare prescrive che la
coltivazione possa essere eseguita
sia su bancale, sia in piena terra,
mentre sono esplicitamente
escluse le serre insect-proof,
o le serre che non garantiscano
gli scambi di aria sopra indicati
come minimi.
Nel
caso della coltivazione su bancale,
il terreno di coltivazione deve
essere quello naturale prelevato,
nella stessa area in cui insiste
l’azienda. In particolare,
al fine di restituire al terreno
naturale trasportato su bancale
le caratteristiche fisiche proprie,
è ammesso miscelare ammendamenti
minerali in percentuale non superiore
al 20% in volume. E’ vietata
la produzione di “BASILICO
GENOVESE” DOP su substrati
privi di terreno naturale. E’
vietato inoltre l’uso del
bromuro di metile per la disinfezione
del terre.
La
Denuncia di produzione
Le produzioni consentite
nell’arco dell’intero
anno sono:
1) Per il CONSUMO FRESCO:
in coltura protetta: 7000 piantine
/mq./anno confezionabili in mazzetti
da 3 a 10 piantine oppure in bouquet
da 30 a 100 piantine.
in piena aria: 2000 piantine /mq./anno
confezionabili in mazzetti da
3 a 10 piantine oppure in bouquet
da 30 a 100 piantine.
2) PER LA TRASFORMAZIONE:
in coltura protetta: 10 Kg./mq/anno;
in piena aria: 8 Kg/mq/anno.
Per il onfezionamento,
il disciplinare distingue tra
basilico da commercializzare fresco
e basilico per la trasformazione.
Il basilico fresco viene commercializzato
nelle due tipologie di mazzi:
il mazzo piccolo o “mazzetto”
e il mazzo grande o “bouquet”.
Il mazzetto è
composto da 3 a 10 piante intere
complete di radici, ed è
confezionato con carta per alimenti
contrassegnata dal marchio D.O.P.
ed è legato singolarmente.
Il bouquet è
costituito dall’equivalente
numero di piante contenute in
10 mazzetti e viene confezionato
in modo analogo. Non è
vincolante il peso del prodotto
bensì il numero delle piante.