Capocollo
di Calabria
DOP
In
questa pagina vi proponiamo un
estratto del disciplinare di produzione
del "Capocollo di Calabria"
per la denominazione di origine
protetta.
Disciplinare di produzione della
Denominazione di Origine Protetta
"Capocollo di Calabria".
Supplemento
ordinario n. 118 alla GURI n.
111 del 15 maggio 2001, rettifica
sulla GURI 261/2001
(Iscrizione nel "Registro
delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche
protette" ai sensi del Reg.
CE n. 134/98)
...
Art. 2
Zona di produzione: l’elaborazione
del Capocollo di Calabria deve
avvenire nella tradizionale zona
di produzione sita nel territorio
della regione Calabria.
Art.
3
Materie prime: il
Capocollo di Calabria deve essere
ottenuto dalla lavorazione di
carni di suini nati nel
territorio delle regioni Calabria,
Basilicata, Sicilia, Puglia e
Campania e allevati
nel territorio della regione Calabria
dall’età massima
di quattro mesi. Le fasi di macellazione
e lavorazione devono aver luogo
nel territorio calabrese. Dalla
lavorazione sono escluse le carni
di verri e scrofe.
I
suini, al momento della macellazione,
debbono essere di peso
non inferiore a kg. 140,
di età non inferiore
ad otto mesi, aventi
le caratteristiche proprie del
suino pesante italiano, ottenuto
impiegando razze tradizionali
di taglia grande quali:
Calabrese, Large White e Landrace
Italiana (così come migliorate
dal libro genealogico italiano
o figli di verri di quelle razze),
suini figli di verri della razza
Duroc (così come migliorate
dal libro genealogico italiano),
suini figli di verri di altre
razze o di verri ibridi (purché
detti verri, siano essi nati in
Italia o all’estero, provengano
da schemi di selezione o incrocio
attuati con finalità non
incompatibili con quelle del libro
genealogico italiano, per la produzione
del suino pesante).
Per
contro, sono espressamente
esclusi: suini portatori
di caratteri antitetici (con particolare
riferimento alla sensibilità
agli stress PSS), animali in purezza
delle razze Landrace Belga, Hampshire,
Pietrain e Spot.
I
suini debbono inoltre presentare
il marchio di qualità "suino
allevato in Calabria"
e rispettare le prescrizioni per
quanto concerne razze, alimentazione
e tecniche di allevamento.
I
mangimi per l’alimentazione
dei suini debbono essere
mangimi composti integrati di
orzo, favino, mais, ghiande, ceci,
in misura non inferiore al 50%
del contenuto.
Non
è consentito l’uso
nell’alimentazione di
manioca e patate e di
sottoprodotti che potrebbero conferire
alle carni ed al grasso sapori
ed odori indesiderati. Per avere
carni più compatte per
l’ingrasso è
vietata l’alimentazione
a brodo.
Per
la confezione del Capocollo di
Calabria è ammesso
l’uso di soli ingredienti
naturali quali sale
(cloruro di sodio), pepe
nero in grani ed in polvere,
pepe rosso piccante,
pepe rosso dolce, aceto
di vino. Possono inoltre
essere impiegati: caseinato, acido
ascorbico e/o sale sodico, lattato
di sodio, nitrato di sodio e/o
di potassio, nitrito di sodio
e/o di potassio. Il loro utilizzo
è limitato a quanto consentito
e fintanto che sia previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
Art.
4
Metodi di elaborazione:
il "Capocollo di
Calabria" è preparato
utilizzando le carni della
parte superiore del lombo dei
suini, disossato e quindi
salato a secco, con sale da cucina
macinato.
Il taglio di carne selezionato
dal lombo, per la confezione del
capocollo, deve presentare
uno strato di grasso di circa
3-4 mm per mantenerlo
morbido durante le fasi della
stagionatura e migliorarne le
caratteristiche organolettiche.
Il
peso del capocollo, allo
stato fresco, deve essere compreso
tra i 3,5 ed i 4,5 chilogrammi.
La
salatura dura da quattro ad otto
giorni, dopo di che il
capocollo viene lavato con acqua,
bagnato con aceto di vino e sottoposto
alla operazione di "massaggio"
e "pressatura", aggiunto
di pepe nero a grani e quindi
avvolto in diaframma parietale
suino. Infine si procede
alla tradizionale legatura,
in senso avvolgente, con spago
naturale ed alla foratura dell’involucro.
In seguito si appende a sgocciolare
in locali ben ventilati nei quali
si controlla l’umidità
relativa e la temperatura.
La
stagionatura deve avvenire
in locali a temperatura e umidità
controllate, tali da limitare
lo sviluppo della flora microbica
e favorire invece la lenta maturazione.
La maturazione avviene in non
meno di cento giorni dalla data
dell’avvenuta salatura.
...
Art. 6
Caratteristiche: il
"Capocollo di Calabria"
all’atto dell’immissione
al consumo presenta le seguenti
caratteristiche:
di forma cilindrica,
avvolto in pellicola naturale,
legato a mano in forma avvolgente
con spago naturale;
colore roseo
o rosso più o meno intenso
per la presenza di pepe nero o
di peperoncino rosso macinato;
al taglio si
presenta di colore roseo vivo
con striature di grasso proprie
del lombo suino;
il sapore è
delicato che si affina con la
maturazione; il profumo è
caratteristico e di giusta intensità.
...
il Capocollo di Calabria può
essere immesso al consumo
in pezzi singoli, ovvero confezionato
sottovuoto o in atmosfera modificata,
intero, in tranci o affettato.
Le operazioni di confezionamento,
affettamento e porzionamento devono
avvenire esclusivamente nella
zona di produzione indicata all’art.
2.