Castagna
Roscetta della Valle Roveto
IGP
In
questa pagina vi proponiamo un
estratto del disciplinare della
"Castagna Roscetta della
Valle Roveto" per
l'indicazione geografica protetta.
Art.1
- L’indicazione geografica
protetta (I.G.P.) "Castagna
Roscetta della Valle Roveto"
è riservata alle castagne
ottenute da fustaie di castagno
da frutto (Castanea Sativa Mill.)
delle varietà correntemente
conosciute come Castagna Roscetta
della Valle Roveto, Volpina.
Art.3 - La zona di produzione
della "Castagna Roscetta
della Valle Roveto" comprende
l’intera circoscrizione
comunale dei comuni di Capistrello,
Canistro, Civitella Roveto, Cività
d’Antino, Morino, San Vincenzo
Valle Roveto, Balsorano, all’interno
del comprensorio della Comunità
Montana Valle Roveto in provincia
de L’Aquila.
Art.4
- Le condizioni ambientali
devono essere quelle
tradizionali della zona. Sono
pertanto da considerarsi idonee
le fustaie di castagno da frutto
site nella zona fitoclimatica
del Castanetum della Valle Roveto,
e comunque ubicate nella
fascia compresa tra i 300 e i
1100 m.s.l.m., coltivate
in terreni derivati in massima
parte da rocce arenacee
e flysh marnoso arenaci,
oltre che le terre rosse decalcificate,
atti così a conferire al
prodotto in questione la sua tipica
qualità organolettica.
La densità di piante
ad ettaro sarà compresa
tra un minimo di 60 ed un massimo
di 160 piante.
In particolare si dovranno adottare
le seguenti procedure colturali:
- Ripulitura annuale del
sottobosco.
E' indispensabile effettuarla
ogni anno per agevolare la raccolta
delle castagne. Se necessaria,
la bruciatura del materiale di
risulta è ammessa compatibilmente
con la normativa vigente in materia
di prevenzione degli incendi boschivi.
Più interventi annuali
di ripulitura potrebbero favorire
l'inerbimento naturale e ridurre
la competizione idrica.
- Potature
Tali interventi andranno ripetuti
possibilmente ad intervalli di
non oltre cinque anni, al fine
di illuminare la chioma, eliminare
rami danneggiati ed equilibrare
la chioma stessa. Sarebbe consigliabile
assestare il castagneto in modo
da potare ogni anno 1\5 delle
piante esistenti. Anche per queste
potature potranno essere necessari
opportuni trattamenti dei tagli.
- Concimazione
E’ ammessa la sola concimazione
organica dei castagneti da frutto,
anche mediante pascolamento differito.
- Irrigazioni
Potranno essere effettuate irrigazioni
nei periodi di maggior deficit
idrico, prestando attenzione a
non provocare, in alcun caso,
fenomeni di erosione.
- Ripulitura del soprassuolo
Dovranno essere eliminate tutte
le piante estranee al castagneto,
alberi e arbusti, eventuali piante
secche di castagno, i polloni
ed i selvatici di castagno nati
da seme, escluso quelli da utilizzare
come eventuali porteresti ed impollinatori.
Fra questi ultimi, se possibile,
ne andranno rilasciati alcuni
con cancro cicatrizzante.
...
E’ vietata ogni
somministrazione di fertilizzanti
di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci
nella fase produttiva.
...
La raccolta dei frutti
deve avvenire tra il 15 settembre
ed il 15 novembre di ogni anno.
In caso di andamento stagionale
avverso o fuori norma, l’organismo
che gestisce l’albo può
protrarre la raccolta fino ad
un massimo di altri 15 giorni,
ed in tal caso rende pubblica
la proroga del termine di raccolta
con la pubblicazione sui quotidiani
locali e l’affissione agli
albi comunali dei comuni nel cui
territorio rientra la zona di
produzione dell’I.G.P. Entro
dieci giorni dalla fine della
raccolta deve essere presentata
all’organismo che gestisce
l’albo, la denuncia di produzione
relativa all’annata in corso.
...
La raccolta potrà
essere effettuata a mano o con
mezzi meccanici idonei tali da
salvaguardare l’integrità
del prodotto. La pezzatura
minima ammessa per ognuna delle
tre varietà descritte è
pari a 90 acheni per chilogrammo
netto allo stato fresco. Per le
annate con andamento climatico
particolarmente sfavorevole è
ammessa una tolleranza del 20%.
La produzione dell’I.G.P.
"Castagna Roscetta della
Valle Roveto" non potrà
superare la produzione massima
di kg 25 per pianta e di kg 2.000
per ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura,
di trattamento e conservazione
dei frutti debbono essere effettuate
nell’ambito del territorio
di produzione così come
delimitato all’art. 3.
...
Non sono autorizzati interventi
curativi post-raccota con prodotti
chimici. Pertanto la
difesa dalla malattie, deve essere
effettuata mediante uno dei seguenti
trattamenti: idroterapia (acqua
a temperatura ambiente 4-8 giorni);
termoterapia (sterilizzazione
in acqua a 45 - 50 °C per
30/40 minuti); anidride carbonica
(80% di CO2 a 0 - 20 °C per
8 giorni).
La curatura in acqua (idroterapia
e termoterapia) consente di separare
per galleggiamento numerosi frutti
difettosi.
...
I frutti dovranno rispondere alle
seguenti caratteristiche:
CASTAGNA ROSCETTA DELLA
VALLE ROVETO
- dimensioni: Medie e
grandi;
- forma: rotondeggiante o globosa,
con torcia molto pronunciata;
- colore: rosso vivo con striature
più scure;
- ilo: colore nocciola e a contorni
regolari;
- episperma: facilmente asportabile
di colore fulvo chiaro;
- seme: colore crema chiaro;
- sapore: delicato e dolce.
CASTAGNA VOLPINA
- dimensioni: medie ;
- forma: obovata od ovale con
apice poco pronunciato;
- colore: bruno rossastro con
striature più scure;
- ilo: colore nocciola e a contorni
regolari;
- episperma: non facilmente asportabile
di colore fulvo chiaro;
- seme: colore crema chiaro;
- sapore: dolce.
...
La "Castagna Roscetta della
Valle Roveto" con indicazione
geografica protetta (I.G.P.) deve
essere confezionata ... con quantità
nominali conformi al bollo di
garanzia di: 1.000, 2.000, 5.000,
10.000, grammi ... i contenitori
devono essere chiusi e sigillati
in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto
senza la rottura del sigillo.
Il sigillo, oltre al bollo di
garanzia dell’organismo
di controllo, è costituito
da una etichetta inamovibile che
deve riportare le seguenti indicazioni:
A) Il LOGO "Castagna Roscetta
della Valle Roveto", seguita
immediatamente al di sotto dalla
dicitura "Indicazione Geografica
Protetta" (I.G.P.), conformemente
al logo descritto nell’allegato
A e facente parte integrante del
presente disciplinare;
B) con caratteri ridotti del 50%
rispetto alla scritta "Castagna
Roscetta della Valle Roveto",
è obbligatorio inserire
nella etichettatura il nome della
varietà delle castagne
contenute nella confezione ( Roscetta,
Volpina);
C) nome, cognome o ragione sociale
del produttore, nonché
la ditta e la sede di chi ha effettuato
il condizionamento del prodotto
(sia esso il produttore o terzi);
D) quantità di prodotto
contenuta all’origine nei
contenitori, espressa in conformità
delle norme metrologiche vigenti.