Culatello
di Zibello
DOP
In
questa pagina vi proponiamo un
estratto del disciplinare di produzione
del "Culatello di Zibello"
per la denominazione di origine
protetta. (Iscrizione
nel "Registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette" ai
sensi del Reg. CE n. 1263/96)
...
Art.2
Zona di produzione: gli
allevamenti dei suini destinati
alla produzione del "Culatello
di Zibello" devono essere
situati nel territorio delle Regioni
Lombardia ed Emilia Romagna.
I suini nati, allevati e macellati
nelle suddette Regioni sono conformi
alle prescrizioni già stabilite
a livello nazionale per la materia
prima dei prosciutti di Parma
e San Daniele. Gli allevamenti
devono infatti attenersi alle
citate prescrizioni per quanto
concerne razze, alimentazione
e metodologia di allevamento.
La zona di elaborazione
del "Culatello di Zibello"
comprende i seguenti comuni: Polesine,
Busseto, Zibello, Soragna, Roccabianca,
San Secondo, Sissa e Colorno.
Art.3
Materie prime:
il "Culatello di Zibello"
è un prodotto di salumeria
costituito dalla parte anatomica
del fascio di muscoli
crurali posteriori ed interni
della coscia del suino,
opportunamente mondati in superficie
e rifilati fino ad ottenere la
classica forma a "pera".
Nella miscela di salagione sono
presenti: sale, pepe intero e/o
a pezzi ed possono essere impiegati
vino bianco secco, nitrato di
sodio e/o potassio alla dose massima
di 195 p.p.m..
Art.4
Metodo di elaborazione: l'elaborazione
deve avvenire nel territorio tradizionalmente
vocato di cui all'art.2. Il regime
climatico dell'area è determinante
nella dinamica del ciclo produttivo.
Dopo aver proceduto all'asportazione
della cotenna e alla parziale
sgrassatura superficiale della
coscia, il fascio muscolare viene
separato dalle restanti parti
della coscia. Tale operazione
viene eseguita con un taglio che,
partendo da 4/6 cm. sopra l'articolazione
femoro-tibio-rotulea e passando
aderente al femore per tutta la
sua lunghezza, giunge a tagliare
la coscia sino alla sua base.
Viene quindi asportato il femore
e il grasso, avendo cura di lasciare
in superficie uno strato adeguato
ad evitare una brusca disidratazione
delle carni. Alla fine dell'operazione
la massa muscolare che si presenta
con la caratteristica forma a
"pera" può essere
immediatamente o dopo opportuno
condizionamento termico sottoposta
alle successive operazioni.
La massa
muscolare così ottenuta
viene salata manualmente a secco.
L'operazione di salagione ha una
durata che va da 1 a 6 giorni.
Per tale operazione è ammesso
soltanto l'impiego di sale da
cucina, di nitrato di sodio nella
dose max di cui all'art. 3, e
pepe in grani spaccati. È
pure consentito l'impiego di una
concia composta da vino bianco
secco e aglio pressato.
Successivamente la massa
muscolare è posta in cella
frigorifera ad una temperatura
fra 0 e 5°C per il
tempo sufficiente ad ottenere
il necessario assorbimento di
sale.
In seguito i culatelli sono posti
in cella di riposo; il
successivo insacco in budelli
naturali e la legatura,
possono essere effettuati durante
o al termine della fase di riposo
utilizzando vescica suina o peritoneo
parietale e perirenale di suino.
Le due operazioni consistono nell'avvolgere
il "muscolo" nella vescica
urinaria del maiale e nel legarlo
con diversi giri di spago che,
procedendo a spirale, vanno dalla
base dell'apice, intersecandosi
con altri giri di spago disposti
in senso verticale. La legatura
o immagliatura del prodotto fresco
deve essere ben stretta e serve
per evitare che all'interno rimangano
vuoti d'aria. Col procedere della
stagionatura, a causa del calo
che subisce la carne, l'immagliatura
si presenta via via più
allentata.
Successivamente, prima
della fase di stagionatura, si
procede alla sgocciolatura delle
masse muscolari per circa una
settimana ed all'asciugatura
che può variare da 30 a
60 giorni in funzione delle condizioni
climatiche.
Art. 5
Stagionatura: la fase
di stagionatura deve
essere condotta in locali ove
sia assicurato un sufficiente
ricambio dell'aria a temperatura
compresa tra 13° e 17°C
e non deve avere durata inferiore
ai 10 mesi a partire dalla fase
di salatura. Durante tale periodo
è consentita la ventilazione,
l'esposizione alla luce ed all'umidità
naturale tenuto conto dei fattori
climatici presenti nella zona
tipica di produzione.
Art. 6
Caratteristiche: Al termine del
periodo minimo di stagionatura
il "Culatello di
Zibello" deve presentare
un peso compreso tra i 3 e 5 kg.
e, all'atto dell'immissione al
consumo, avere le seguenti caratteristiche
organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:
Caratteristiche
organolettiche. Aspetto
esterno: caratteristica
forma a pera con leggero strato
di grasso nella parte convessa,
imbrigliato in giri di spago tali
da formare una sorta di rete a
maglie larghe; Aspetto
al taglio: la frazione
muscolare si presenta dì
colore rosso uniforme ed il grasso
compreso fra i diversi fasci muscolari
di color bianco; Odore:
profumo intenso e caratteristico;
Sapore: gusto
tipico, dolce e delicato.
...
Art.8
Designazione e presentazione:
la designazione della denominazione
di origine controllata "Culatello
di Zibello" deve essere fatta
in caratteri chiari ed indelebili,
nettamente distinguibili da ogni
altra scritta che compare in etichetta
ed essere immediatamente seguita
dalla menzione "Denominazione
dì Origine Controllata".
Tali diciture possono essere abbinate
all'eventuale logo della denominazione.
È vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista. È tuttavia consentito
l'utilizzo dì indicazioni
che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati
purché non abbiano significato
laudativo o tali da trarre in
inganno l'acquirente, nonché
l'eventuale nome di aziende suinicole
da cui allevamenti il prodotto
deriva.