Che differenza c'è
tra una mortadella normale e la
"mortadella di Bologna IGP"?
A dispetto del nome in realtà
l'indicazione geografica protetta
individua altre regioni oltre
all'Emilia Romagna.
La
vera differenza sta invece nella
composizione delle carni. Contrariamente
a quanto si pensi, la mortadella
può contenere altri tipi
di carne oltre a quella di suino.
La
mortadella di bologna IGP, invece,
deve essere composta solo di carne
suina. Per la sua fabbricazione
possono essere utilizzati
infatti unicamente muscoli striati
di suino e grasso di alta qualità.
E’ consentita l’aggiunta
di glucosio e di alcuni additivi,
ma solo in piccole quantità,
mentre l'aggiunta
di proteine è vietata.
La
produzione della mortadella Bologna
comprende 6 fasi:
- la preparazione della carne
- la preparazione delle barrette
di grasso
- la miscelazione
- l'insaccamento
- la cottura
- il raffreddamento.
Può
essere di forma ovale o cilindrica
con involucro naturale o sintetico.
Nella fetta, di colore rosa brillante,
vi devono essere quadretti di
grasso possibilmente uniti a frammenti
di tessuto muscolare, in una percentuale
minima del 15%.
La
zona geografica di produzione
comprende le regioni Emilia-Romagna,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche,
Lazio, Toscana, e la Provincia
autonoma di Trento.
Per
maggiori informazioni vi segnaliamo
il sito
www.mortadellabologna.com
del Consorzio Mortadella Bologna
Str. 4, palazzo Q8, Milano Fiori
20089 Rozzano (MI)
tel. 028925901 - fax 0257510667
Disciplinare
di produzione della Indicazione
Geografica Protetta "Mortadella
Bologna"
DM
7 ottobre 1998 – GURI n. 252 del
28 ottobre 1998
(Iscrizione
nel "Registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette" ai sensi
del Reg. CE n. 1549/98)
Art.
1
Denominazione
L'indicazione
geografica protetta "Mortadella
Bologna" è riservata al prodotto
di salumeria che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art.
2
Zona
di produzione
La
zona di produzione della "Mortadella
Bologna" comprende il territorio
delle seguenti regioni o province:
Emilia
Romagna, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Provincia di Trento, Toscana,
Marche e Lazio.
Art.
3
Materie
prime
La
"Mortadella Bologna" è costituita
da una miscela di carni di suino
ottenute da muscolatura striata
appartenente alla carcassa, ridotta
a grana fine con il tritacarne,
lardelli di grasso suino di gola
cubettato, sale, pepe intero e/o
in pezzi, insaccata in involucri
naturali o sintetici e sottoposta
a un prolungato trattamento di
cottura in forni ad aria secca.
Possono inoltre essere impiegati:
stomaci
suini demucosati, grasso suino
duro, acqua secondo buona tecnica
industriale, aromi ad esclusione
di quelli di affumicatura e delle
sostanze aromatizzanti ottenute
per sintesi chimica, ma non identiche
chimicamente ad una sostanza naturalmente
presente in un prodotto di origine
vegetale o animale, spezie e piante
aromatiche, pistacchio, zucchero
alla dose massima dello 0,5%,
nitrato di sodio e/o potassio
alla dose massima di 140 parti,
per milione, acido ascorbico e
suo sale sodico, glutammato sodico.
Non
possono essere usate carni separate
meccanicamente.
Art.
4
Metodo
di elaborazione
Le
componenti carnee, opportunamente
condizionate termicamente, vengono
sottoposte a sgrossatura ed omogeneizzazione.
La miscela risultante viene immessa
nell’impianto di triturazione
che riduce la granulometria dei
diversi componenti attraverso
il passaggio in una serie di piastre
con fori di diametro decrescente,
ciascuna preceduta da un coltello.
Il tipo e la sequenza degli organi
di taglio sono legati alla composizione
della miscela, alla temperatura
di alimentazione e alle caratteristiche
dell’impianto di triturazione.
La piastra di uscita, comunque,
deve avere fori di diametro non
maggiori di 0,9 mm. La massa raffinata
così ottenuta non può essere sottoposta
ad altri processi di triturazione
e la sua temperatura non deve
essere maggiore di + 1°C.
Per
la preparazione dei lardelli il
grasso suino di gola è cubettato,
scaldato e quindi lavato in acqua
e sgocciolato. L’impastatura di
tutti i componenti deve essere
effettuata in macchine sottovuoto
o a pressione atmosferica.
Dopo
l’impastatura ed il successivo
insacco il prodotto viene cotto
in stufe ad aria secca. L’entità
del trattamento è legata al diametro
del prodotto e comunque la temperatura
a cuore del prodotto non dovrà
essere inferiore a 70°C.
Dopo
la cottura il prodotto deve essere
rapidamente raffreddato.
La
temperatura a cuore deve raggiungere
nel minor tempo possibile valori
inferiori ai 10 °C.
Art.
5
Caratteristiche
La
"Mortadella Bologna" all'atto
della immissione al consumo deve
avere le seguenti caratteristiche
organolettiche, chimiche e chimico-fisiche
e merceologiche:
Caratteristiche
organolettiche:
- Aspetto
esterno: forma ovale o cilindrica;
- Consistenza:
il prodotto deve essere compatto
di consistenza non elastica;
- Aspetto
al taglio: la superficie di
taglio deve essere vellutata
di colore rosa vivo uniforme.
Nella fetta devono essere presenti
in quantità non inferiori al
15% della massa totale, quadrettature
bianco perlacee di tessuto adiposo,
eventualmente unite a frazioni
muscolari. Le quadrettature
devono essere ben distribuite
ed aderenti all’impasto. Devono
essere assenti sacche di grasso
e gelatina e il velo di grasso
deve essere contenuto;
- Colore:
rosa vivo uniforme;
- Odore:
profumo tipico aromatico;
- Sapore:
gusto tipico e delicato senza
tracce di affumicatura.
Caratteristiche
chimiche e chimico-fisiche
- Proteine
totali: min. 13,5%;
- Rapporto
collageno/proteine: max. 0,20;
- Rapporto
acqua/proteine: max 4,10;
- Rapporto
grasso/proteine: max 2,0;
- pH:
min. 6.
Art.
6
Controlli
Fatte
salve le competenze attribuite
dalla legge al medico veterinario
ufficiale dello stabilimento che
accerta anche gli aspetti connessi
con l’etichettatura del prodotto,
l’effettuazione dei controlli
è svolta ai sensi delle disposizioni
emanate dall’autorità nazionale
competente in base alle attribuzioni
sancite dall’art. 53 della legge
n. 128/1998 che prevede fra l’altro
l’autorizzazione di apposite strutture
autorizzate.
Art.
7
Designazione
e presentazione
La
designazione della Indicazione
Geografica Protetta "Mortadella
Bologna" è intraducibile e deve
essere apposta sull'etichetta
in caratteri chiari, indelebili,
nettamente distinguibili da ogni
altra scritta ed essere immediatamente
seguita dalla menzione "Indicazione
Geografica Protetta" e/o dalla
sigla I.G.P. che deve essere tradotta
nella lingua in cui il prodotto
viene commercializzato.
È
vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente
prevista.
È
tuttavia consentito l'utilizzo
di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi
privati purché non abbiano significato
laudativo o tali da trarre in
inganno l'acquirente.
La
"Mortadella Bologna" può essere
immessa al consumo sfusa ovvero
confezionata sottovuoto, o in
atmosfera modificata, intera,
in tranci o affettata. Le operazioni
di confezionamento affettamento
e porzionamento devono avvenire,
sotto la vigilanza della struttura
di controllo indicata all'art.6,
esclusivamente nella zona di produzione
indicata all'art. 2.