Soppressata
di Calabria
DOP
In
questa pagina vi proponiamo un
estratto del disciplinare di produzione
della "Soppressata di Calabria"
per la denominazione di origine
protetta.
Disciplinare di produzione della
Denominazione di Origine Protetta
"Soppressata di Calabria".
Supplemento
ordinario n. 118 alla GURI n.
111 del 15 maggio 2001, rettifica
sulla GURI 261/2001
La zona di produzione
è compresa nell'intero
territorio della regione Calabria.
Materie
prime. La soppressata
di Calabria deve essere ottenuta
dalla lavorazione di carne di
suini nati nel territorio delle
regioni Calabria, Basilicata,
Sicilia, Puglia e Campania e allevati
nel territorio della regione Calabria
dall’età massima
di quattro mesi. Le fasi di macellazione
e lavorazione devono aver luogo
nel territorio calabrese. Dalla
lavorazione sono escluse le carni
di verri e scrofe.
I
suini devono presentare
il marchio di qualità "suino
allevato in Calabria" e rispettare
le prescrizioni per quanto concerne
razze, alimentazione e tecniche
di allevamento.
I suini, al momento della macellazione,
debbono essere di peso non inferiore
a kg. 140, di età non inferiore
ad otto mesi, aventi le caratteristiche
proprie del suino pesante italiano,
ottenuto impiegando razze tradizionali
di taglia grande quali ad esempio
la razza Calabrese, la Large White
la Landrace Italiana oppure figli
di verri di quelle razze. Sono
ammessi anche suini figli di verri
della razza Duroc.
Sono invece espressamente esclusi
i suini delle razze Landrace Belga,
Hampshire, Pietrain e Spoti, Il
disciplinare esclude anche i suini
portatori di caratteri antitetici,
con particolare riferimento alla
sensibilità agli stress
(PSS).
I
mangimi per l’alimentazione
dei suini debbono essere
mangimi composti, integrati di
orzo, favino, mais, ghiande, ceci,
per una percentuale non inferiore
al 50% del contenuto. Non è
consentito l’uso nell’alimentazione
di manioca e patate o di sottoprodotti
che potrebbero conferire alle
carni ed al grasso sapori ed odori
indesiderati. E' vietata
l’alimentazione a brodo
per ottenere carni più
compatte per l’ingrasso.
Nella
preparazione dell’impasto
è ammesso l’uso di
soli ingredienti naturali quali
sale (cloruro di sodio), pepe
nero in grani ed in polvere, pepe
rosso piccante, pepe rosso dolce,
crema di peperoni, vino. Possono
inoltre essere impiegati: caseinato,
acido ascorbico e/o sale sodico,
lattato di sodio, nitrato di sodio
e/o di potassio, nitrito di sodio
e/o di potassio. Il loro utilizzo
è limitato a quanto consentito
e fintanto che sia previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
Metodi
di elaborazione. Con
la denominazione "Soppressata
di Calabria" si intende il
prodotto preparato con l’impasto
della carne, tritata a medio taglio,
ricavata dal prosciutto e dalla
spalla di suini non congelati,
con grasso ben scelto ricavato
dal lardo della parte anteriore
del lombo, vicino al capocollo,
ed ingredienti aromatici naturali.
Il grasso ben scelto
deve essere contenuto in una percentuale
variabile dal 12 al 15 per cento,
per ogni chilogrammo di carne
lavorata.
Le carni selezionate ed il lardo
vengono lavorati dopo aver raggiunto
la temperatura interna compresa
tra 0° e 3°C.
Il macinato è insaccato
in budella naturali di suino,
forate e quindi legate a mano
con spago naturale. La forma è
assimilabile ad una figura cilindrica
leggermente schiacciata, della
lunghezza di cm 15 circa e del
diametro di cm 6 circa.
Stagionatura.
La stagionatura della soppressata
di Calabria deve essere fatta
allo stato naturale in apposito
ambiente, igienicamente sano,
per quarantacinque giorni.
Caratteristiche. La forma
è assimilabile ad una figura
cilindrica leggermente schiacciata,
della lunghezza di cm 15 circa
e del diametro di cm 6 circa.
Al taglio risulta
di aspetto compatto tendente al
morbido, con una colorazione rosso
naturale o rosso vivace uniforme
a seconda dell’uso degli
ingredienti naturali (pepe nero
in grani o pepe rosso dolce o
piccante). Il sapore
è più o meno intenso
(piccante), con sapidità
equilibrata.
La
soppressata di Calabria si trova
in vendita in pezzi singoli, intera,
in tranci o affettata, confezionata
sottovuoto o in atmosfera modificata.
Le operazioni di confezionamento,
affettamento e porzionamento devono
avvenire esclusivamente nella
zona di produzione indicata dal
disciplinare.