L'Unione
Europea, tramite il Regolamento
Ce n.2081 del 14 luglio 1992,
ha posto a tutela della qualità
alimentare due marchi specifici:
la denominzione di origine protetta
DOP e l'indicazione
geografica protetta IGP.
Il
marchio DOP viene attribuito
a quegli alimenti le cui caratteristiche
dipendono in maniera univoca ed
inconfondibile dalle variabili
ambientali del territorio nel
quale sono prodotti: clima, flora
e fauna, unitamente alle tradizioni
artigianali locali (ossia le tecniche
di produzione tramandate nel tempo).
Tutte le fasi della lavorazione,
produzione - trasformazione -
elaborazione, devono avvenire
entro precisi confini geografici.
Il
riconoscimento comunitario prevede
un protocollo con una
lista di condizioni cui deve sottostare
il prodotto per essere
identificato dal marchio DOP:
nome, descrizione del prodotto,
zona geografica, metodi di produzione,
elementi che comprovano il legame
con l'ambiente geografico, gli
organismi di controllo, etichettatura
ed eventuali ulteriori requisiti
normativi come ad esempio le caratteristiche
organolettiche e nutrizionali.
Ecco
alcune DOP: